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ToggleLa Corte costituzionale ha abbattuto il divieto per le persone non coniugate di fare domanda per ottenere il decreto di idoneità per l’adozione internazionale.
Senza timore di smentita possiamo ritenere che la recente sentenza della Corte costituzionale che apre ai single l’accesso alle adozioni internazionali segna una svolta epocale, abbattendo un tabù che nel nostro Paese esiste da decenni. Di fronte a un Parlamento che rimanda a data da destinarsi qualsiasi proposito di modifica legislativa scomoda, sempre più spesso spetta alla Consulta e alla Corte di Cassazione il compito di colmare vuoti legislativi importanti, soprattutto sul fronte dei diritti civili, e di aprire finalmente la strada ai cambiamenti necessari per una società civile.
Come si è arrivati a questa svolta?

La Corte costituzionale con una storica sentenza (la n. 33, depositata il 21 marzo scorso) ha accolto l’istanza del Tribunale per i minorenni di Firenze che aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore a una famiglia), nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali durante l’istruttoria.
Quali sono le motivazioni alla base della decisione della Consulta?

La Corte costituzionale ha sottolineato che il divieto dell’adozione ai single, nel caso considerato, viola l’articolo 2 della Costituzione e l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani. Entrambi tutelano la vita privata delle persone e riconoscono la solidarietà che esprime chi si mette a disposizione per adottare un bambino, perseguendo anche la legittima aspirazione a diventare genitore.
I giudici della Consulta hanno evidenziato che l’interesse a divenire genitori rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, unitamente ai molteplici e primari interessi del minore, e che i single risultano in astratto idonei ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore.
Alla base di questa storica decisione della Consulta non ci sono solo motivazioni squisitamente giuridiche, ma anche considerazioni di carattere pragmatico. La Consulta ha osservato infatti che, nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle istanze di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso». Basti ricordare che dal 2007 al 2024 le domande di adozione internazionale in Italia sono crollate da 7 mila a sole 500 all’anno, un dato a dir poco allarmante.
L’apertura della Corte costituzionale riguarda, nello specifico, solo le adozioni internazionali, perché la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata da un Tribunale con riferimento allo specifico divieto che colpiva i single con riferimento all’adozione internazionale, ma è ormai chiaro che il percorso è segnato e presto il legislatore dovrà accogliere l’input dato dalla Consulta e applicare la stessa normativa anche alle adozioni nazionali.
Che cosa prevedeva la legge fino a ora?

In realtà, anche rebus sic stantibus, qualche varco all’adozione da parte dei single nel nostro ordinamento giuridico esiste già, ma si tratta di casi sporadici concessi con l’etichetta di “adozioni in casi particolari”, una particolare fattispecie prevista e concessa appunto in circostanze specifiche.
Si tratta dei casi in cui, durante il periodo di affidamento pre-adottivo, uno dei due coniugi muoia o la coppia divorzi: in tali circostanze è previsto che il partner superstite o uno dei due nel secondo caso possa comunque portare avanti la procedura come single.
Un’altra fattispecie particolare riguarda il caso di minore con disabilità, che quindi faticherebbe a trovare una coppia disposto ad adottarlo. Emblematica la vicenda di Luca Trapanese, che nel 2018 è stato il primo uomo single in Italia a ottenere l’adozione di Alba, una splendida bambina nata con la sindrome di Down che non è mai stata riconosciuta dai genitori. Fondatore dell’associazione “A Ruota Libera” (impegnata a creare comunità inclusive volte a promuovere progetti per l’integrazione sociale e il sostegno a chi vive situazioni di vulnerabilità) e dal 2001 assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese ha condiviso la sua quotidianità con la figlia grazie a un uso sapiente dei social e ha raccontato la sua esperienza genitoriale rivoluzionaria nel libro Nata per te, divenuto poi anche un film nel 2023.
L’adozione resta comunque un percorso lungo e complesso

Salutata questa svolta epocale con tutto l’entusiasmo che merita, dobbiamo però ricordare doverosamente che, nonostante questa apertura, l’adozione resta un percorso complesso e articolato. «La sentenza abbatte soltanto il divieto di accesso all’adozione internazionale a chiunque non sia una coppia unita in matrimonio, – spiega a La Stampa l’avvocato Antonio Rotelli, esperto in diritto di famiglia e diritti civili – ma non ha innovato in alcun modo gli altri requisiti previsti dalla legge per adottare».
Ogni tipo di adozione infatti, nazionale o internazionale, richiede che la persona che voglia adottare debba ottenere dal Tribunale per i minorenni un decreto di idoneità, che valuta la sua capacità di poter assicurare stabilità emotiva, affettiva ed economica al possibile figlio minorenne.
Inoltre, «Le adozioni internazionali – continua l’avvocato Rotelli – sono regolate da convenzioni internazionali e da accordi bilaterali. I giudici italiani valutano l’idoneità di una persona a diventare genitore, ma l’abbinamento tra un bambino e l’adottante spetta al Paese straniero in cui il bambino si trova. Se la legislazione di quel Paese non consente l’adozione da parte di persone single, semplicemente i single non si rivolgeranno a quel Paese per adottare».
Resta poi il discorso dei costi elevati, che costituiscono un ostacolo alla realizzazione del progetto adottivo da parte di molte persone che pur sarebbero motivate e idonee. Per l’adozione internazionale, infatti, l’esborso parte da un minimo di ventimila euro, ma raggiunge facilmente cifre ben più elevate (spesso sono richiesti lunghi periodi di permanenza nel luogo di residenza del bambino) e ovviamente non alla portata di tutti.

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